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Iva agevolata: quando è applicabile?Iva agevolata: quando è applicabile?.

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Pubblicato il 26-03-2026 da Redazione

Tabella dei contenuti

    Anche per il 2026 resta in vigore l’IVA agevolata al 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
    Questa agevolazione non riduce la spesa complessiva tramite una detrazione fiscale, ma applica direttamente un’aliquota IVA ridotta in fattura, rendendo subito meno costoso l’intervento.

    A cosa si applica

    L’aliquota del 10% si applica:

    • alla manodopera impiegata nei lavori;
    • ai beni non significativi (materiali di consumo, pitture, tubazioni, fili elettrici, piccole forniture);
    • e in parte ai beni significativi, come infissi, caldaie, sanitari o ascensori, secondo regole precise.

    Sono considerati beni significativi (elenco definito dal Decreto Ministeriale 29 dicembre 1999): ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, videocitofoni, apparecchi di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie, impianti di sicurezza.

    Come si calcola l’IVA agevolata

    L’IVA al 10% si applica sulla manodopera e sulla parte del valore del bene significativo che non supera quello della prestazione. La parte eccedente del valore del bene torna invece tassata al 22%.

    Il meccanismo è spesso frainteso, quindi facciamo un esempio:
    Supponiamo un intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi:

    • costo totale infissi : 4.000 € di cui beni significativi solo 2.000 €;
    • costo manodopera: 2.000 €;
    • Totale complessivo: 6.000 €;

    In questo caso:

    • il valore della prestazione (2.000 €) si confronta con quello del bene significativo (4.000 €);
    • l’IVA al 10% si applica su 2.000 € di manodopera + 2.000 € del valore del bene (pari al valore della prestazione);
    • la parte residua del bene (2.000 €) viene tassata con IVA al 22%.

    Risultato:

      • 4.000 € al 10%;
      • 2.000 € al 22%.

    Quali lavori sono ammessi

    L’agevolazione al 10% si applica ai seguenti interventi:

    • manutenzione ordinaria o straordinari su edifici residenziali (es. rifacimento impianti, sostituzione infissi, rifacimento bagno);
    • restauro e risanamento conservativo;
    • ristrutturazione edilizia (in questo caso l’IVA al 10% si applica anche alla cessione di beni e prestazioni d’opera effettuate per l’intervento nel suo complesso).

    Per i lavori su edifici non residenziali o nuove costruzioni, l’aliquota torna al 22%, salvo eccezioni per edilizia sociale o interventi specificamente previsti dalla normativa.

    Requisiti principali

    Per poter applicare l’aliquota agevolata:

    1. L’immobile deve essere a prevalente uso abitativo privato;
    2. I lavori devono rientrare nelle categorie edilizie previste (manutenzione, restauro, risanamento o ristrutturazione);
    3. La fattura deve riportare distintamente la manodopera e i beni forniti, per consentire il corretto calcolo dell’IVA.

    Legge Tupini – IVA agevolata sull’acquisto di locali commerciali

    La Legge n. 408 del 2 luglio 1949, nota come Legge Tupini, riconosce una particolare agevolazione per l’acquisto di locali commerciali facenti parte di edifici misti (residenziali e commerciali), consentendo di applicare l’IVA al 10% anziché al 22% sull’acquisto diretto dal costruttore o venditore, a condizione che:

    • l’edificio comprenda unità abitative per almeno il 50% della superficie utile complessiva fuori terra;
    • la destinazione d’uso commerciale non superi una quota prestabilita (ad esempio non più del 25% del totale).

    Questa agevolazione, pur non essendo specifica per l’abitazione principale, può essere utile per chi acquista immobili a destinazione mista o locali da trasformare o utilizzare per attività professionali.

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