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Iva agevolata: quando è applicabile?.Valutazione utenti: 3
Pubblicato il 26-03-2026 da Redazione
Anche per il 2026 resta in vigore l’IVA agevolata al 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
Questa agevolazione non riduce la spesa complessiva tramite una detrazione fiscale, ma applica direttamente un’aliquota IVA ridotta in fattura, rendendo subito meno costoso l’intervento.
L’aliquota del 10% si applica:
Sono considerati beni significativi (elenco definito dal Decreto Ministeriale 29 dicembre 1999): ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, videocitofoni, apparecchi di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie, impianti di sicurezza.
L’IVA al 10% si applica sulla manodopera e sulla parte del valore del bene significativo che non supera quello della prestazione. La parte eccedente del valore del bene torna invece tassata al 22%.
Il meccanismo è spesso frainteso, quindi facciamo un esempio:
Supponiamo un intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi:
In questo caso:
Risultato:
L’agevolazione al 10% si applica ai seguenti interventi:
Per i lavori su edifici non residenziali o nuove costruzioni, l’aliquota torna al 22%, salvo eccezioni per edilizia sociale o interventi specificamente previsti dalla normativa.
Per poter applicare l’aliquota agevolata:
La Legge n. 408 del 2 luglio 1949, nota come Legge Tupini, riconosce una particolare agevolazione per l’acquisto di locali commerciali facenti parte di edifici misti (residenziali e commerciali), consentendo di applicare l’IVA al 10% anziché al 22% sull’acquisto diretto dal costruttore o venditore, a condizione che:
Questa agevolazione, pur non essendo specifica per l’abitazione principale, può essere utile per chi acquista immobili a destinazione mista o locali da trasformare o utilizzare per attività professionali.
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